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17/10/2011

RESPONSABILITÀ PENALE DI SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE: SUSSISTE PER INADEMPIMENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO?


I soci di una società di persone possono essere chiamati a rispondere delle sanzioni penali che conseguono
ad inadempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro come previsto dal D. Lgs. 81/2008 Testo Unico?
In materia penale, come è quella prevenzionistica relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/2009, anche quando
attivata in via contravvenzionale con la procedura di prescrizione obbligatoria, la responsabilità per le
condotte illecite rilevate dal personale ipsettivo è personale di ciascuno dei soggetti che, in qualità di
Datore di Lavoro, avrebbero dovuto e potuto agire diversamente, tenendo la condotta doverosa o non
ponendo in essere il comportamento antidoveroso, per conto dell’azienda nella quale le violazioni vengono
ad essere riscontrate e debitamente accertate.

L’art. 16 del D. Lgs. 81/2008, peraltro, disciplina espressamente i requisiti legali della delega di funzioni in
materia di sicurezza, che è ammessa entro limiti precisi e tassativi, con adeguata e tempestiva pubblicità, e
deve possedere i seguenti elementi oggettivi:

a) risultare da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c) la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
d) la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
I
n mancanza della delega realizzata e prodotta come sopra indicati, ciascuno dei soci della società di
persone, quale Datore di Lavoro, potrà essere chiamato a rispondere delle violazioni prevenzionistiche
rilevate dagli Organi di Vigilanza, fatta salva la dimostrazione di una obiettiva insussistenza della
responsabilità personale colpevole che però potrà essere offerta esclusivamente durante il procedimento
penale dinanzi all’Autorità Giudiziaria e non già nelle attività di Polizia Giudiziaria quale è la prescrizione
obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 758/1994.

Fonte: IPSOA - articolo tratto dal sito www.circolodellasicurezza.com

 


 

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