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17/10/2011

OGNI LAVORATORE DEVE GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI ALTRI

La Corte, con sentenza 23292/2011, riconosce per la ditta committente i lavori, la responsabilità del direttore
del reparto (dotato di delega agli adempimenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro), e
dell'amministratore unico e legale rappresentante della ditta sub appaltatrice, per l’infortunio mortale di un
lavoratore, avvenuto presso un’acciaieria.
La vicenda
Il lavoratore, eseguendo il trasporto di alcuni materiali dal parco rottame ai reparti di produzione, invece di
seguire il percorso esterno allo stabilimento, era passato attraverso il reparto, laddove veniva eseguita la
colata dell'acciaio ed i lingotti fusi venivano trasportati su carri "porta placche".
A seguito della caduta del carico, il lavoratore era sceso dal mezzo ed era stato investito da uno dei carrelli
porta placche condotto da un dipendente dell’azienda committente.
Gli accertamenti
In sede di giudizio erano state accertate mancanze del trattore utilizzato per la spinta posteriore dei carri -
ponte (né il cicalino né il lampeggiatore d’allerta erano funzionanti, inoltre il trattore era anche privo di
gancio, per cui non era possibile ancorarlo al carro ponte).
Il mezzo era quindi inidoneo ai fini della sicurezza: di ciò risponde la committente che avrebbe dovuto
provvedere alla sostituzione del mezzo stesso (avendo piena ed esclusiva autonomia di spesa) ovvero
adeguarlo compiutamente a svolgere in sicurezza il lavoro.
Le responsabilità
Non è condiviso, invece, il tentativo di concentrare la responsabilità sui livelli intermedi, in particolare sul
responsabile del servizio manutenzione, che non era intervenuto a rimuovere le carenze funzionali della
macchine e sul responsabile del reparto, che non avrebbe adibito un operatore a terra per la manovra del
carro porta placche: la responsabilità è invece apicale perché inerente all'organizzazione delle lavorazioni e
quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità dell'organo di vertice.
Quanto alla responsabilità del dipendente che guidava il trattore, la Corte afferma che "vale ricordare che la
disamina dei "soggetti" della normativa di prevenzione non può limitarsi a considerare quelli tradizionalmente
considerati titolari della "posizione di garanzia" (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.), tenuti cioè a
"garantire" il rispetto della disciplina precauzionale per la tutela della incolumità del lavoratore. Anche lo
stesso "lavoratore", infatti, assume un ruolo affatto passivo, essendo onerato anch'egli di obblighi prudenziali
finalizzati a prevenire la verificazione dell'infortunio a danno proprio o di altri lavoratori."

Il riferimento è all’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008, che impone al lavoratore di prendersi cura non
solo della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni.

 


 

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