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14/10/2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 931/2011 della COMMISSIONE del 19/09/2011

Si informa che è stato emanato il Regolamento di esecuzione (UE) N. 931/2011 della commissione Europea relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento CE (178/2002) del Parlamento europeo e del consiglio per gli alimenti di origine animale.

Nell’ Art. 3 vengono elencati i requisiti di rintracciabilità che gli operatori del settore alimentare devono garantire in riferimento alle partite di origine alimentare messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell'autorità competente, se lo richiede, nello specifico:
a) una descrizione dettagliata degli alimenti;
b) il volume o la quantità degli alimenti;
c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
d) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
f) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
h) la data di spedizione.

Su richiesta dell'autorità competente, l'operatore del settore alimentare fornisce le informazioni senza indebiti ritardi.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 luglio 2012.

 


 

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