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NEWS
02/08/2011
SCARPE ANTISCIVOLO, LA MANCATA FORNITURA ESPONE A SANZIONE
NORMATIVA:
- Cassazione Penale, Sez. 4, 07 giugno 2011, n. 22514 - Pavimento scivoloso in una trattoria e infortunio di un cuoco per mancanza di scarpe antiscivolo .
- D.Lgs. 81/2008 e smi
La Corte di Cassazione, con sentenza n.22514 del 7 giugno 2011 ha condannato il datore di lavoro per lesioni personali colpose ai danni del dipendente cuoco, a causa di un infortunio subito dallo stesso scivolando sul pavimento bagnato.
La Corte ha affermato che la mancata dotazione della calzature di sicurezza, in locali con pavimenti che possono risultare sdrucciolevoli, configura in capo al gestore un’omissione colposamente rilevante sul piano penale, indipendentemente dal fatto che al momento dell’incidente il titolare non si trovasse sul luogo di lavoro.
L’occasione riguarda l’infortunio occorso ad un cuoco, dipendente di una trattoria, il cui datore di lavoro non aveva provveduto (omissione colposa specifica) alla predisposizione del DPI in questione (scarpe antiscivolo di sicurezza); ciò aveva comportato la caduta del cuoco, il quale scivolando sul pavimento della cucina della trattoria mentre riempiva la lavastoviglie servendosi di una pentola d’acqua bollente, aveva riportato lesioni gravi, consistenti in diffuse ustioni di secondo grado che ne aveva reso necessario il ricovero in reparto ospedaliero specializzato sia l’intervento di chirurgia plastica.
L’esclusione da responsabilità del datore si configura, ricorda la Corte, solo quando il lavoratore agisce in base ad un comportamento anomalo sul lavoro, esorbitante e imprevedibile rispetto all’attività posta in essere.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’omessa fornitura al cuoco di calzature antisdrucciolevoli integra un’omissione colposa rilevante “fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che il datore di lavoro non fosse presente al momento del fatto”.
Pertanto, a carico del datore di lavoro, titolare della trattoria, veniva addebitata una condotta omissiva specifica, a nulla rilevando la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente il giorno del fatto.
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