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NEWS
02/08/2011
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE - PREVENZIONE INCENDI
NORMATIVA:
- Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011
- D.M. 16/02/1982 Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
- D.lgs. 81/08 e smi
Il 22 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il regolamento di semplificazione in materia di
prevenzione degli incendi.
Il provvedimento, che ha inteso eliminare le ridondanze e le sovrapposizioni sulle documentazioni richieste,
l’onerosità della presentazione di istanze e di altre attestazioni relative alle modalità cartacee/burocratica,
rappresenta un nuovo modo di fare semplificazione.
Il regolamento completa il pacchetto di interventi di semplificazione contenuti nel "Decreto sviluppo" sarà
applicabile alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi e non potrà essere applicato alle attività
industriali a rischio di incidente rilevante i cui adempimenti sono trattati da specifica legge (art. 8 del Decreto
Legislativo 17 agosto 1999, n. 334).
Con le norme in vigore, le attività sottoposte al controllo di prevenzioni incendi sono distinte in 3 categorie A,
B, C, in base alle dimensioni dell’impresa, al tipo di attività svolta, all’esigenza di specifiche regole tecniche
di tutela della pubblica incolumità:
- per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli
successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza
antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare
la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza
antincendio si dovrà anch'essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente
presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.
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