NEWS
02/08/2011
BONIFICA PREVENTIVA DEL PESCE SE SOMMINISTRATO CRUDO
NORMATIVA:
- REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SANITA’ del 12 maggio 1992 Misure urgenti per la prevenzione delle parassitosi da Anisakis. (G.U. Serie Generale n. 121 del 25 maggio 1992)
Si fa presente che, durante l’attività di controllo del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale presso alcuni ristoranti, che somministrano pesce crudo siti nel territorio di competenza dell’ASL di Varese, sono stati riscontrati degli abbattitori di temperatura tarati fino ad una temperatura minima di -18°C; tali attrezzature non permettono il raggiungimento della temperatura di -20°C per la bonifica preventiva del pesce crudo da Anisakis se somministrato crudo (-20°C a cuore del prodotto per almeno 24 ore), così come previsto dalla Sezione VIII Capitolo III Lettera D del Reg.(CE) n.853/2004.
Si consiglia di prestare attenzione prima dell’acquisto di un abbattitore di temperatura che tale apparecchiatura possa raggiungere la temperatura di -20°C soprattutto se è prevista un’attività di somministrazione di pesce crudo.
Vai all'indice delle news >>>
|