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[29/07/2010]
 Retroattività dell’IRAP: Sentenza Corte di Cassazione
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Con Sentenza 28 luglio 2010, n. 17603, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IRAP è dovuta anche per riduzioni di debiti relativi a costi sostenuti antecedentemente al 1997, ossia prima dell’entrata in vigore dell’imposta stessa.


Secondo i giudici, infatti, la riduzione di un debito, da parte di un creditore, a favore di un soggetto passivo di IRAP è oggetto di IRAP, anche se esso è correlato a componenti del valore della produzione di periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”:






 
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