Il decreto Semplificazioni ha previsto una nuova
fattispecie di esclusione oggettiva dall’esterometro per le operazioni relative
agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in
Italia, a condizione che la singola operazione non sia di importo superiore a
5.000 euro. Un’ulteriore novità in merito all’adempimento comunicativo è il
differimento al 1° luglio 2022 del regime sanzionatorio novellato dalla legge
di Bilancio 2021: viene così eliminato il disallineamento temporale che,
diversamente, esisterebbe tra l’applicazione delle nuove sanzioni e
l’adempimento comunicativo.
Operazioni transfrontaliere effettuate dal
1° luglio 2022
Al fine di semplificare gli adempimenti a
carico degli operatori economici, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma
1103) ha modificato l’art. 1, comma 3-
bis, D.Lgs. n.
127/2015 prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per
inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati
delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo
comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022,
differito al 1° luglio 2022 dall’art. 5, comma 14-
ter, del D.L. n. 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), i
dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato
XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Pertanto, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei
confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento TD01, valorizzando il campo “codice destinatario” con
“XXXXXXX”.
Per le fatture passive, invece,
ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà
generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al
Sistema di Interscambio. Resterà ancora possibile l’integrazione analogica
delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato
analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il
Sistema di Interscambio.
Come stabilito dal provvedimento
n. 293384/2021
, l’obbligo comunicativo resterà facoltativo
per tutte le operazioni per le quali, in applicazione dell’art. 1, comma 3-
bis, D.Lgs. n. 127/2015, è previsto l’esonero dall’adempimento, essendo stata emessa
una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di
Interscambio.
Cosa cambia con il decreto
Semplificazioni?
Il decreto Semplificazioni,
nell’intervenire sull’ambito oggettivo di applicazione dell’adempimento,
prevede un’ulteriore ipotesi di esclusione, riferita alle operazioni
relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti
territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7
a 7-
octies del D.P.R. n. 633/1972; l’esclusione
presuppone che l’importo della singola operazione non sia superiore a 5.000 euro.
Forfetari al test della e-fattura
obbligatoria
Dal punto di vista soggettivo, a seguito
della modifica operata dall’art. 18, comma 2, D.L. n. 36/2022 (decreto PNNR
2), dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni
transfrontaliere dovranno essere trasmessi anche dai soggetti in precedenza
esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, segnatamente dai soggetti
rientranti nel regime di vantaggio, dai soggetti rientranti nel regime
forfetario e dai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e
2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non
superiore a 65.000 euro.
Per tali soggetti, l’emissione della
fattura in formato elettronico diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o
compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25.000 euro; dal 1° gennaio 2024,
invece, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell’anno precedente,
non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
A decorrere dal 1° luglio 2022, sono
previsti termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni
attive e passive, in quanto:
- per le prime, la trasmissione dovrà
avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne
certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni
dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine
stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del me-se successivo in
caso di fatturazione differita);
- per le seconde, la trasmissione sarà
effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del
ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione
dell’operazione stessa.
Come riportato dalla Relazione
illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2021, la novellata tempistica
consente di allineare i termini di trasmissione dei dati delle
operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime
operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, permette all’Agenzia
delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, della liquidazione periodica
IVA e della dichiarazione IVA annuale predisposte
nell’ambito del programma di assistenza on line previsto, in via sperimentale,
dall’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015.
Nuovo regime sanzionatorio dal 1° luglio
A seguito della modifica dell’obbligo
comunicativo, l’art. 11, comma 2-
quater, D.Lgs. n.
471/1997 è stato adeguato dalla legge di Bilancio 2021, prevedendo la sanzione
applicabile per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella
misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo
di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro
mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle
scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei
dati.
Cosa cambia con il decreto Semplificazioni?
In considerazione del differimento al 1° luglio 2022 delle nuove modalità di
invio dei dati delle operazioni transfrontaliere, il decreto Semplificazioni
rinvia alla stessa data la decorrenza della misura
sanzionatoria sopra descritta, prevista l’omessa o errata
trasmissione delle fatture relative alle operazioni con l’estero.
In questo modo si elimina il disallineamento temporale che, diversamente, esisterebbe tra l’applicazione delle nuove sanzioni e l’adempimento comunicativo, tenuto conto che, con la modifica operata dalla legge di Bilancio 2021, la misura delle sanzioni è calcolata su base mensile, mentre i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate fino al 30 giugno 2022 devono essere trasmessi con periodicità trimestrale.