Il Governo ha emanato le
nuove FAQ dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto di fine anno con le nuove
misure anti-Covid:
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequen...
Quali sono le nuove
norme sulla quarantena? Da quando si applicano?
Le nuove norme sulla
quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo
al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in
vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato
positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza
richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino
(cosiddetta “terza dose” o “booster”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo
di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima
esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno
dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso
centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto
negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del
periodo di auto-sorveglianza.
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più
di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se
asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo
di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale
primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14
giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione,
con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o
che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è
ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino
asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale
periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato
negativo.
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario
l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il
test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere
alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.
In quali zone è
obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratorie? L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle
vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il
territorio nazionale.
Quando e dove si deve
indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere
obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla
propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni,
autobus).
L’obbligo non è comunque previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non
possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con
disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi
debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al
chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui
è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le
circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da
persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è
obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno
delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
È obbligatorio usare uno
specifico tipo di mascherina? La normativa prevede l’obbligo di indossare
la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o
all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali
di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o
all’aperto
- per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti
adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di
trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di
due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole
paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso
confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non
sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo
giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.
Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una
superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate
nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione,
attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona,
commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi,
etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.
In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano
diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”,
monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal
mento fino al di sopra del naso.