VIDEOSORVEGLIANZA: GLI ADEMPIMENTI ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO
Nell'articolo del mese precedente abbiamo introdotto il problema relativo alla liceità delle apparecchiature di videosorveglianza all'esterno degli edifici, sottolineandone la disciplina generale e gli adempimenti necessari per il trattamento dei dati stessi. Si tratta, sostanzialmente, di norme attinenti alla protezione dei dati personali, disciplinati dal Codice per la protezione dei dati personali, D.Lgs. n.196 del 2003 e dagli interventi del Garante per la Privacy. Resta ora da analizzare l'utilizzo di impianti di videosorveglianza all'interno di un ambiente lavorativo. Si tratta di apparecchiature che permettono di visualizzare, e spesso di registrare, anche i prestatori di lavoro nell'atto di compimento delle proprie mansioni lavorative. In primo luogo, è necessario ricordare l'assoluto divieto di utilizzo di tali impianti per il controllo a distanza dei dipendenti. Il datore di lavoro infatti non può in alcun modo servirsi di telecamere per verificare la produttività di un lavoratore. E' d'obbligo ricordare che il divieto di controllo a distanza del lavoratore non viene meno con l'installazione di telecamere giustificate da finalità di sicurezza e di prevenzione dei reati: il datore di lavoro non può comunque aggirare la normativa a protezione del lavoratore mascherando l'impianto con una fittizia esigenza di sicurezza. Le immagini registrate o visualizzate non possono essere utilizzate al di fuori della finalità per cui l'impianto di videosorveglianza è installato. La legge prevede una procedura particolare per l'installazione di videocamere all'interno dei luoghi di lavoro che permettano di visualizzare e/o registrare le immagini dei prestatori di lavoro. Anzitutto l'art.4, della L. n.300 del 20.05.1970 (Statuto dei lavoratori), dispone che è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.[…]. Pertanto sono due le procedure per l'installazione ed il lecito utilizzo delle telecamere.